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[ 27.04.2015 ] - Pubblicata sul BUR n° 41 della Regione Veneto oggi 27 Aprile 2015 la legge n°6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015

QUESTA LA NOVITA' ODIERNA IN TEMA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE PROMULGATE DALLA REGIONE VENETO

Bur n. 41 del 27 aprile 2015

LEGGE REGIONALE n. 6 del 27 aprile 2015

Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015.

Art. 2
Disposizioni in materia di tassa automobilistica

1. A decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per:

a) i veicoli muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS);

b) i motoveicoli di interesse storico collezionistico muniti del certificato rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).

2. Si definiscono veicoli ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo.

3. Non è ammessa l’autocertificazione per dimostrare il diritto al beneficio fiscale.

4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 28,40 per gli autoveicoli e di euro 11,36 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

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